Circolare 20

Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di “telefoni cellulari” e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica

Utilizzo di “telefoni cellulari” e di altri dispositivi elettronici

Ai Docenti e agli alunni
Scuola Primaria
Scuola Secondaria I Grado
E p.c. ai Genitori
– Sedi –

 

Utilizzo degli smartphone

Si ricorda agli alunni che durante lo svolgimento delle attività didattiche, ivi compresa la pausa ricreativa, è vietato l’uso dei cellulari e di altri dispositivi elettronici, come riportato nel Regolamento di Istituto, titolo IX, art.8.

Tale divieto deriva dai doveri sanciti dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. n. 249/1998 come modificato dal D.P. R. n. 235/2007) e risponde ad una più generale norma di correttezza che prevede la necessità di non introdurre nelle lezioni un elemento di distrazione e di disturbo per i compagni, oltre che di grave mancanza di rispetto al docente presente in classe.

La violazione di tale divieto configura un’infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni, come da Regolamento Disciplinare di Istituto, art. 4, c.3 lett.d.

Come disposto dalla nota MIM n. 5274 dell’11/07/2024, reperibile al link https://www.miur.gov.it/documents/20182/7975243/m_pi.AOODPIT.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0005274.11-07-2024.pdf/bc4c9df9-c36f-aa79-d582-e0903ac162e3?version=1.0&t=1720722711827, anche l’utilizzo del cellulare da parte degli alunni a fini educativi e didattici, non è più consentito, salvo casi in cui sia previsto dal Piano Educativo Individualizzato, dal Piano Didattico Personalizzato o per documentate oggettive condizioni personali. Per le attività didattiche possono essere invece utilizzati tablet e p.c.

Si ricorda inoltre agli alunni che i dati in formato audio, video o immagine che riproducono registrazioni vocali o filmati o fotografie digitali riconducibili a persone, studenti o docenti, o altri soggetti, si configurano come “dati personali” soggetti a protezione, come indicato nel Decreto Legislativo 196/2003, pertanto la loro acquisizione senza il consenso della persona interessata e la loro diffusione mediante mms o attraverso la rete internet, specie se si tratta di dati riferiti a minori, costituisce un reato perseguibile dalle leggi vigenti in sede civile e penale.

Si ribadisce, infine, che il cellulare non è necessario a scuola, poiché le comunicazioni scuola-famiglia passano attraverso i servizi telefonici della Segreteria, anche su segnalazione di specifiche esigenze da parte della/del ragazza/o.

La scuola non risponde, pertanto, di eventuali danneggiamenti o furti di cellulari conservati negli zaini, anche in considerazione che questi potranno essere lasciati incustoditi per alcune ore della giornata scolastica a causa della conduzione di attività didattiche svolte in altri locali oltre l’aula (palestre, teatro, ecc.).

 

Uso del registro elettronico
La nota MIM 5274/2024 raccomanda di accompagnare la notazione sul registro elettronico dei compiti da svolgere a casa con la notazione giornaliera su diari/agende personali.

Si invitano i docenti a dare lettura della presente comunicazione e annotarne l’adempimento sul registro di classe.

 

F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Paola Di Muro
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/1993

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